Sentenza n. 231 del 1986

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SENTENZA N. 231

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Lucidi Luigina e INAIL iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981;

2) due ordinanze emesse il 20 maggio e il 1 aprile 1981 dal pretore di Fermo nei procedimenti civili vertenti tra Ciccioli Virginia Gismondi Ortenzio e l'INAIL iscritte ai nn. 844 e 845 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 116 e 122 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Lucidi Luigina, dell'INAIL, di Gismondi Ortenzio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Franco Agostini per Lucidi e Gismondi, Antonino Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 (comunicata il 5 gennaio e notificata il 6 febbraio 1981; pubblicata nella G. U. n. 172 del 24 giugno 1981 e iscritta al n. 157 R.O. 1981) il Pretore di Ascoli Piceno - premesso che, con ricorso depositato il 14 dicembre 1979, Lucidi Luigina, coltivatrice diretta, aveva esposto che il 17 luglio 1978, mentre caricava il grano sul rimorchio del trattore guidato dal cognato, era stata investita dal mezzo in movimento e che l'INAIL le aveva, in data 17 gennaio 1979, comunicato di non poterle corrispondere, ex art. 213 t.u. 1124/1965, la indennità per invalidità temporanea, aveva invano esperito i ricorsi in via amministrativa ed aveva chiesto che l'INAIL fosse condannato a corrisponderle l'indennità per invalidità temporanea per il periodo dal 18 luglio al 17 agosto 1978, e che l'INAIL aveva chiesto la relezione della domanda attrice in quanto alla Lucidi non spettava alcuna indennità perché si era infortunata compiendo operazioni di carico del grano sul rimorchio trainato dal trattore guidato dal cognato e tale fattispecie esulava dalÌart. 209 t.u. 1124/1965 che prevede l'erogazione della prestazione assistenziale solo in favore di chi lavora a servizio della macchina - ha reputato illegittima l'esclusione dall'area di applicazione dell'art. 209 di soggetti, che, pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando nell'area di pericolosità della stessa, ha ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e con il principio che tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro (art. 38 comma secondo Cost.) che vengano tutelati e protetti contro tale pericolosità soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la Lucidi l'avv. Franco Agostini giusta procura in margine alle deduzioni depositate il 9 febbraio 1981 con le quali si é limitato ad affermare la fondatezza della proposta questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 23 gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani i quali, con deduzioni depositate il 9 luglio 1981, han chiesto disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per verificare se l'infortunio fosse avvenuto a seguito di investimento del rimorchio, han poi rilevato che fosse d'uopo interpretare la disposizione impugnata non già giudicarne la contrarietà o meno alla Costituzione e infine hanno negato sussistere identità di posizione tra lavoratori considerati dall'art. 209 e lavoratori che eccezionalmente operano nell'area di pericolosità della macchina escludendo la violazione dell'art. 3 nonché dell'art. 38.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato che, con atto depositato il 14 luglio 1981, ha in via preliminare sostenuto trattarsi di interpretazione della disposizione impugnata che ha poi dimostrato non contraria all'art. 3 sul riflesso che la disciplina normativa della sfera applicativa della protezione antinfortunistica, in non diversa guisa dell'assicurazione privata di fonte convenzionale, é costretta ad affidarsi, anche per garantire una efficace tutela dei lavoratori, a criteri di valutazione preventiva e tipica dei rischi anziché alla effettività di un rischio in concreto.

2.1. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (comunicata il 16 e notificata il 23 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 122 del 5 maggio 1982 e iscritta al n. 844 R.O. 1981) il Pretore di Fermo - premesso che con ricorso depositato il 2 ottobre 1980 l'operaia agricola Ciccioli Virginia aveva esposto di aver subìto il 6 luglio 1979 un infortunio a seguito del ribaltamento del rimorchio trainato dal trattore cui era addetta e di avere di conseguenza riportato un'inabilità temporanea in forza della quale aveva invano richiesto alÌINAIL la relativa rendita e indennità in via amministrativa e, pertanto, aveva chiesto che l'INAIL fosse a tanto condannato - ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 209 t.u. 1124/1965 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. sullo specifico riflesso che l'uso della macchina nel lavoro agricolo lo renda più pericoloso rispetto al tradizionale lavoro dei campi.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta procura speciale 8 gennaio 1982 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Antonio Catania i quali con deduzioni depositate il 25 maggio 1982 hanno insistito nel rilevare trattarsi d'interpretazione (e non di contrarietà alla Costituzione) dell'art. 209, nel sottolineare l'eccezionalità dell'uso delle macchine nel settore agricolo e, quindi, l'inammissibilità del raffronto delle posizioni del lavoratore agricolo e dell'operaio industriale derivante dall'eccezionalità dell'uso delle macchine nel settore agricolo.

Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 (comunicata il 16 e notificata il 18 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 116 del 28 aprile 1982 e iscritta al n. 845 R.O. 1981) il Pretore di Fermo - premesso che con ricorso depositato l'11 agosto 1980 Gismondi Ortenzio aveva esposto di essere caduto il 16 giugno 1977 da un rimorchio trainato da un trattore gommato in movimento condotto da certo Conti Alfredo allorché il mezzo, sobbalzando improvvisamente su una pietra, si era sbilanciato, e aveva chiesto applicarglisi l'art. 209 t.u. 1124/1965 e che l'INAIL ammise il fatto esposto ma contestò in diritto l'applicabilità alla specie dell'art. 209 - il Pretore di Fermo ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 209 in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., in quanto risulterebbero protetti, rispetto alla obiettiva pericolosità delle macchine agricole, i soli lavoratori che agiscono in via strumentale a servizio di queste.

3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Gismondi l'avv. Franco Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 6 febbraio 1982 con le quali ha rilevato che il problema consiste anzitutto nel significato da attribuire alle parole "lavorando a servizio delle macchine" e nella conseguente delimitazione dell'area di rischio tutelato la quale contrasterebbe con il principio generale della tutela estesa a tutte le posizioni di rischio determinate dalla attività lavorativa protetta, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 5 febbraio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Enrico Ruffini limitandosi con le deduzioni depositate il 10 maggio 1982 a concludere per la inammissibilità e la manifesta infondatezza della proposta questione.

Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 14 ottobre 1986 la difesa del Gismondi ha depositato memoria datata 27 settembre 1986 con la quale ha ricordato che la Corte di Cassazione, con la sent. 23 febbraio 1984, n. 278, ed altre conformi ha interpretato letteralmente l'art. 209 escludendo dalle prestazioni dell'assicurazione industriale i lavoratori agricoli che prestano la loro opera a contatto con le macchine ma non esercitano attività necessarie per il funzionamento delle stesse ed ha argomentato che l'art. 209, in tal guisa interpretato, assume un carattere discriminatorio e si pone in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza introducendo una distinzione arbitraria ed irrazionale tra lavoratori agricoli al servizio delle macchine e quelli che comunque vengono in contatto con le stesse, ha in contrasto osservato che la dizione dell'art. 209 é sostanzialmente la stessa di quella dell'art. 1 comma secondo stesso T.U. che considera come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio (principio generale che parrebbe esteso, ai sensi dell'art. 212 T.U. in quanto principio generale, anche al settore dell'agricoltura); ha richiamato la Corte cost. 7 aprile 1981, n. 55 ed ha concluso che, se nell'ambito del settore agricolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il rischio da macchine mosse da agente inanimato o comunque non direttamente dalla persona che ne usa deve comportare la conseguenza della corresponsione delle prestazioni del settore industriale, non può negarsi il carattere discriminatorio dell'art. 209 che, senza alcuna razionalità, opera una distinzione tra i lavoratori agricoli al servizio della macchina e quelli che comunque vengono con essa a contatto.

4.2. - Nella pubblica udienza del 14 ottobre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti, hanno parlato l'avv. Agostini per la Lucidi e per il Gismondi, l'avv. Ruffini per l'INAIL e l'avv. dello Stato Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

5.1. - Il Pretore di Ascoli Piceno, nella ordinanza n. 157/1981, ha sollevato la questione di costituzionalità senza risolvere il contrasto, insorto tra la Lucidi e l'INAIL, sulle modalità in fatto dell'infortunio di cui la prima lamentava di essere stata vittima, e la lacuna ha indotto l'INAIL, costituitosi in questa sede, a formulare istanza di restituzione degli atti al giudice a quo. La sostanza della richiesta é fondata ma giustifica (non la restituzione degli atti al giudice a quo sibbene) la inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza della stessa che la Corte va a pronunciare.

5.2. - I due incidenti nn. 844 e 845/1981, sollevati dal Pretore di Fermo, prospettano la stessa questione di legittimità costituzionale e ne va pertanto disposta la riunione ai fini di unitaria deliberazione.

6.1. - In tali sensi statuisce l'impugnato art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): "Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del Titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio di dette macchine. // Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, siano ad dette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1 con esclusione di quelle di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24, e 26)".

L'art. 205, poi, individua gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, tra gli altri, nei lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali, definite nell'art. 206, e l'art. 207 considera lavori agricoli tutti quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 c.c., anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

Dal suo canto, l'art. 1 con il quale s'introduce il Capo (Attività protette) del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) del t.u. prescrive al comma primo che "É obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti", e al comma quarto soggiunge che "Sono considerati, come addetti a macchine, apparecchi o impianti, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti"; art. 1 comma primo e secondo, cui si affianca l'art. 4 (alfiere del Capo III - Persone assicurate), a tenor del quale sono compresi tra gli altri nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro degli altri".

Tale essendo il panorama normativo prospettato anche dalle parti costituite in questa sede, in cui il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto, il Pretore di Fermo ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 sul riflesso che l'uso delle macchine nel lavoro agricolo rende quest'ultimo pericoloso in maggior misura di quello tradizionale e, pertanto, la protezione garantita dall'art. 209 ai soli lavoratori agricoli che sono a servizio della macchina contrasta con il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3, e con il diritto, senza distinzioni garantito dall'art. 38 comma secondo, all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro.

6.2. - L'eccezione dall'INAIL intesa a verificare l'interpretazione dell'art. 209 svolta dal Pretore di Fermo alla stregua dell'art. 14 disp. prelim. c.c. non esime questa Corte dall'assumere invece a parametri di costituzionalità gli artt. 3 e 38 Cost. perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che é custode della corretta applicazione delle norme sottordinate, ha affermato la conformità all'art. 14 della interpretazione irretroattiva della disposizione impugnata, che ha quindi considerato inapplicabile al lavoratore agricolo che provveda a caricare e a pressare erba sul rimorchio di un trattore (sent. 209/1976); conclusione cui finisce con accedere anche l'INAIL.

Né varrebbe al fine di dire risolubile il dubbio sul piano dell'art. 14 richiamare l'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) perché questa Corte, nella sent. 221/ 1985, ha osservato che "siccome, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, l'estensione opera dal 1 gennaio 1982, non essendo stata prevista una diversa decorrenza, il prospettato dubbio di legittimità costituzionale delle citate norme rimane in quanto gli infortuni, di cui alla fattispecie, sono accaduti in periodi anteriori alla nuova legge che testualmente non ha efficacia retroattiva". Irretroattività che esclude dall'area dell'art. 4 - dato e non concesso che sia lecito argomentarne sugli incidenti in esame - gli infortuni di cui sono stati vittime la Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.

6.3. - L'eccezione dall'INAIL intesa a ravvisare dall'interpretazione restrittiva dell'art. 209 effettuata dalla Corte di Cassazione (sentt. 1 giugno 1976, n. 2009; 23 febbraio 1984, n. 1278) precluso l'esame della conformità agli artt. 3 e 38 del ripetuto art. 209 da parte della Corte costituzionale é priva di fondamento perché i criteri dettati dall'art. 14 disp. prelim. c.c., cui i giudici sottordinati - Corte costituzionale non esclusa - debbono uniformarsi, sono ben diversi dagli artt. 3 e 38 Cost.. Come questa Corte non può sovrapporsi alla Corte di Cassazione, cui compete ai sensi dell'art. 111 comma secondo Cost. la filachia delle norme sottordinate, nell'applicazione dei criteri dettati nell'art. 14 disp. prelim. c.c., così il "diritto vivente", quale risulta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non preclude a questa Corte il vaglio delle norme sottordinate, che ne han formato oggetto, alla stregua della Carta costituzionale.

Né infine la disciplina dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, dettata dall'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché le disposizioni della legge - ammenoché non sia prevista una diversa decorrenza (il che non si avverte nell'art. 4) - hanno ai sensi dell'art. 21 effetto dal 1 gennaio 1982 e, pertanto, il ripetuto art. 4 non può coinvolgere gli infortuni di cui sono stati vittime la Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.

7. - La questione é fondata perché del tutto privi di giustificazione sono i diversi trattamenti fatti dall'art. 209 e dall'art. 1 a tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti: mentre l'art. 209 li oblitera, l'art. 1 comma quinto ammette a fruire dell'assicurazione obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari anche quando lavorino in locali diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. L'offesa in tal guisa perpetrata all'art. 3 non si giustifica per la qualifica del settore - industriale o agricolo - in cui sono avvenuti gli infortuni perché i lavoratori agricoli a parità di condizioni non han diritto a tutela assistenziale minore di quella di cui fruiscono i lavoratori industriali, seppure é lecito osservare che la tutela preventiva contro gli infortuni é nel settore industriale più efficiente della tutela nel settore agricolo.

Non ha questa Corte mancato di constatare nella sent. 221/ 1985 che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale non esiste più una differenza tale da fondare una differenziazione di trattamento ai fini che ne interessano" e in quell'incontro ha riservato al magistero del legislatore il compito di rammodernare gli artt. 205 lett. a e c, e 213 d.P.R. 1124/1965 in modo da comprendere i soci di cooperative agricole di lavoro tra gli aventi diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea perché ratio decidendi non ne é stato il raffronto tra i due settori.

Indipendentemente dalla identità dei rischi nei due settori, la mancata tutela dei lavoratori agricoli suona offesa dell'art. 38 comma secondo Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto a che siano ai medesimi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio (nonché di malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).

Pertanto, s'impone l'estensione ai lavoratori agricoli comunque addetti alla utilizzazione delle macchine delle prestazioni di assicurazione ai termini del Titolo I del T.U. del cui art. 1 comma primo e quarto questa Corte ha, con sent. 221/ 1986, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in giudizio tra INAIL e datori soggetti alle disposizioni del ripetuto Titolo I.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in quanto tutela e protegge contro la pericolosità delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Ascoli Piceno con ordinanza 19 dicembre 1980 (n. 157/1981); b) riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 844 e 845/1981,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA – Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.